IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia
direttamente  dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per
il  tramite  di  enti  e di istituti pubblici a carattere nazionale o
sovraprovinciale,  nella  materia  di  ordinamento degli enti e delle
aziende  di  credito  a  carattere  regionale,  sono  esercitate, nel
proprio  territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei
limiti  di  cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni
spettanti,  ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province
di  Trento  e  di  Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente
decreto.
  Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione
delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito
a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilita'
liquide,  di  investimenti  in  titoli,  nonche' di partecipazione ai
fondi di garanzia degli istituti stessi.
  Resta  ferma  la  competenza degli organi dello Stato e della Banca
d'Italia  per  tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del
risparmio,  dell'esercizio del credito, nonche' il relativo controllo
e   vigilanza   sugli   enti  ed  aziende  di  credito  ivi  compresa
l'emanazione  dei  provvedimenti  di  carattere generale adottati per
tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il
credito  e  per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri
ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.